Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi allo scopo di istituire, presso il Ministero della giustizia, un'Agenzia per l'organizzazione e la vigilanza di un servizio di assistenza per coloro che sono coinvolti, non in qualità di parti, nell'amministrazione della giustizia, operante presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica.